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Calcioscommesse; Odore di merda....
Topic Started: May 11 2012, 04:44 PM (8,718 Views)
Cagnaccio
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Alberto Zaccheroni
[ *  *  * ]
Lazio, Napoli e Genoa a settembre dicono...
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CarlOvernet
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On Itunes, Beatport and many more.
[ *  *  * ]
ok :)
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pauli
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Lorenzo Bettini
[ *  * ]
a memoria c'e' stato un caso simile al nostro nel processo del 2011, mi pare quello di Quadrini e del Sassuolo. Il Sassuolo prese solo una multa.
Pero' non sono sicuro, cosi' su due piedi trovo notizie solo su wikipedia che non riporta le imputazioni.

Comunque se i fatti sono quelli che conosciamo (e lo sono perche' chi accusa Pevar dice che Pevar rifiuto') ossia quelli che Palazzi imputa, stiamo tranquilli.
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krampus
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Panta rei...........
[ *  * ]
L'Udin non rischia nulla (al max una multa)...pepe rischia di essere maltrattato quando si presentera' in campo a Udine (se mai succedera').................
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Michele
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Fabio Rossitto
[ *  * ]
krampus
Jul 26 2012, 10:39 AM
L'Udin non rischia nulla (al max una multa)...pepe rischia di essere maltrattato quando si presentera' in campo a Udine (se mai succedera').................
rischio accettabile... per noi
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franz
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Marcio Amoroso
[ *  * ]
Ma le richieste di Palazzi? Si sanno solo al processo?
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Michele
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Fabio Rossitto
[ *  * ]
Ma il Napoli e la Lazio, che ci sono dentro fino al collo, visto che sono rinviati a settembre, parteciperanno alla Uefa (europa league) anche se avranno delle sanzioni?
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Cagnaccio
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Alberto Zaccheroni
[ *  *  * ]
Leggete questi articoli e tenete presente che parliamo di una società che aveva dei tesserati condannati per ILLECITO, non omessa denuncia:

1° articolo - sentenza di primo grado
La Commissione disciplinare nazionale, presieduta da Sergio Artico, in merito al processo di primo grado sul calcio scommesse: al Pescara sono stati inflitti due punti di penalizzazione conformemente alle richieste del Procuratore Palazzi. La società biancazzurra ed il suo legale Flavia Tortorella proseguiranno la battaglia negli altri gradi di giudizio come già preannunciuato.

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CDN

"Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 90"

"VI.27 gara PIACENZA - PESCARA del 9/04/2011

La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e da NICCO, all’epoca dei fatti calciatore del PESCARA. Dopo aver parlato con l’esponente del gruppo degli “zingari” G.A., GERVASONI si è attivato contattando NICCO al fine di assicurare la vittoria del PIACENZA. Il giorno precedente la gara GERVASONI e NICCO si sono incontrati nell’albergo dove era in ritiro quest’ultimo. In seguito, NICCO ha fatto sapere a
GERVASONI con un messaggio che non era riuscito a convincere i compagni di squadra. In definitiva, GERVASONI e NICCO, anche in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI, nonché nel traffico telefonico intercorso tra quest’ultimo e NICCO e nella presenza sul luogo di esponenti del gruppo degli “zingari”.
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, per NICCO.
Alla affermazione della responsabilità del deferito NICCO segue quella oggettiva della Società di appartenenza PESCARA.
Non convincono del contrario le separate difese di NICCO e della soc. PESCARA, stante la rilevanza degli incontri tra NICCO e GERVASONI nella immediatezza della gara, con particolare riferimento al secondo incontro, del tutto inutile dal momento che l’accordo per il viaggio in auto, secondo la versione di NICCO, era già stato raggiunto, delle espressioni indirizzate da GERVASONI a NICCO e da questi non contestate e peraltro ammesse, dei messaggi telefonici di NICCO a GERVASONI, della singolare circostanza del ritorno a casa di GERVASONI e di NICCO insieme a bordo dell’autovettura di GERVASONI. 69 E non è credibile NICCO quando sminuisce l’importanza dell’incontro con un calciatore avversario, anche se amico, nell’imminenza della gara e definisce scherzoso il tono usato da GERVASONI nel pronunciare la frase “ma domani ci fate vincere?”.
Come rilevato nell’atto di deferimento, infatti, non è plausibile che un calciatore professionista (per quanto giovane) possa attribuire carattere scherzoso a una proposta formulata all’esito di un incontro richiesto da GERVASONI che, nell’occasione, si era recato appositamente presso il ritiro della squadra avversaria proprio il giorno prima della gara, benché i due avessero già concordato di vedersi dopo la stessa.
Sono invece irrilevanti e prive di attendibilità nel presente procedimento le dichiarazioni dei compagni di squadra di NICCO depositate agli atti. Va considerato a tal fine che, in caso di risposta affermativa al quesito posto, i tesserati avrebbero ammesso la propria responsabilità disciplinare nella vicenda, quanto meno sotto il profilo dell’omessa
denuncia.
La soc. PIACENZA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24
CGS a carico del deferito GERVASONI, deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio tesserato".
La Commissione disciplinare nazionale, presieduta da Sergio Artico, in merito al processo di primo grado sul calcio scommesse ha emesso in totale una serie di sanzioni nei confronti di 21 società e 52 tesserati, disponendo invece il proscioglimento nei confronti di 4 tesserati.

Questi i fatti contestati al Pescara:
"gara PIACENZA-PESCARA del 9/04/2011
88 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., e Gianluca NICCO, all’epoca dei fatti calciatore della società DELFINO PESCARA 1936, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara PIACENZA -
PESCARA del 9/04/2011, anche in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento. Con l’aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
89 - la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
90 - la società DELFINO PESCARA 1936 , per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma e 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Nicco".

2° articolo - sentenza di appello
Una splendida notizia per il Pescara: la sanzione di 2 punti comminata in primo grado è stata annullata e convertita in un'ammenda di 30 mila euro.

Nel complesso, la Corte di Giustizia Federale ha parzialmente accolto 7 ricorsi di club e tesserati contro le sentenze di primo grado emesse dalla Commissione Disciplinare Nazionale in relazione al primo filone del calcio scommesse, relativo all'inchiesta condotta dalla Procura di Cremona.

Oltre al Pescara, sorridono dunque altre squadre: convertita in un’ammenda di 30.000 euro; ridotte anche le penalizzazioni di Novara e Siena (entrambe da -4 a -3), Albinoleffe (da -15 a -9), Reggina (da -4 a -3) e Monza (da -5 a -4). Tra i tesserati, ridotte le squalifiche di Franco De Falco (da 3 anni e 9 mesi a 1 anno e ammenda di 30.000 euro) e Gianluca Nicco (da 3 anni a 1 anno e ammenda di 30.000 euro). Respinti invece i reclami di Siena, Spezia, Empoli, Sampdoria e Padova e tutti gli altri dei singoli tesserati.Inammissibili i ricorsi della Nocerina, del Vicenza, del Barletta,
in parte inammissibili e in parte respinti quelli del Cesena e del Gubbio.

AI procedimento di appello, le cui udienze si sono svolte tra lunedì e martedì scorsi, hanno preso parte 10 dei 14 club (non hanno presentato ricorso la dilettante Avesa e le fallite Ancona, Piacenza e Ravenna) e 30 dei 33 tesserati (tutti tranne Cossato, Paoloni e Santoruvo) condannati in primo grado. Sono stati 47 i ricorsi presentati (comprese le parti terze e le associazioni di consumatori e tifosi), 51 le parti intervenute comprendendo anche Atalanta, Cremonese, Grosseto, Modena, 110 gli interventi.
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paoloz
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Franco Causio
[ * ]
come riportato da udb il rischio massimo è un' ammenda
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Deleted User
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paoloz
Jul 26 2012, 11:20 AM
come riportato da udb il rischio massimo è un' ammenda
ci fidiamo del blob?
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